COSTITUZIONE
Articolo 1 – Definizione
1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG – è l’organizzazione sindacale e l’associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici comunque convenzionati e dipendenti operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, e dei medici del sistema integrato dell’emergenza sanitaria, dei medici in possesso dell’attestato di formazione specifica o ammessi al triennio propedeutico al medesimo e dei medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.
2. La FIMMG è articolata in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali, Sottosezioni di ASL, Settori ed eventualmente, Unità distrettuali.
3. FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale – è la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM – Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all’entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria nº 833 del 23 – 12 – 1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29º Congresso Nazionale Straordinario del 9 11 novembre 1979 a Roma e dopo le successive modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale del 3 – 7 ottobre 2001 a Villasimius, 55° Congresso Nazionale 6 – 9 novembre 2003 a Salsomaggiore, 56° Congresso Nazionale 7 – 10 ottobre 2004 a Villasimius, 60°Congresso Nazionale straordinario del 25 – 26 gennaio 2007 a Roma, 62° Congresso Nazionale Villasimius 11- 13 ottobre 2007.
TITOLO I Principi costitutivi Struttura organizzativa
Articolo 2 – Principi Costitutivi
1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:
a) la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio;b) la stipula di convenzioni, accordi o contratti – e la cura della loro applicazione – con il SSN e/o con altri Enti, Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l’assistenza sanitaria di Medicina Generale;c) la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;d) il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria e dell’immagine della categoria;e) l’appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale;f) la rappresentanza contrattuale della categoria, in veste di datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti degli studi medici;g) la informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;h) l’assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell’ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.
2. L’organo di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale.
3. Per la promozione e la realizzazione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo, la FIMMG può ottenere finanziamenti e contributi a fondo perduto, può costituire o aderire a società, associazioni e fondazioni e istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dall’Esecutivo, e approvati dal Consiglio Nazionale, previo parere della Segreteria Nazionale. I relativi regolamenti devono prevedere, fra l’altro, i poteri di indirizzo sulle scelte programmatiche e di verifica da parte degli organismi collegiali nazionali del Sindacato.
4. La FIMMG per il raggiungimento degli scopi sopra elencati potrà avvalersi, informato il Consiglio Nazionale e previa approvazione della Segreteria Nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.
5. La FIMMG può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.
Articolo 3 – Struttura Organizzativa
1. La FIMMG rappresenta i medici dell’assistenza primaria ed è inoltre articolata in diversi settori che rappresentano i comparti funzionali, in cui operano i Medici nel territorio sia nell’ambito del SSN, sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell’assistenza sanitaria.
2. I Settori nei quali è articolata la FIMMG sono costituiti da:
a) Medici convenzionati per la Continuità assistenziale e Medici in formazione; per medici in formazione si intendono i Medici del corso di formazione in Medicina generale ed i Medici in possesso dell’attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con organismi pubblici e privati;
b) Medici convenzionati per l’Emergenza sanitaria territoriale;
c) Medici convenzionati della Dirigenza medica territoriale e delle attività territoriali programmate;
d) Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti;
e) Medici convenzionati per l’attività fiscale INPS;
f) Medici dipendenti dell’Emergenza sanitaria;
g) Medici dipendenti della Dirigenza medica territoriale.
3. Ulteriori Settori potranno essere introdotti, previa delibera del Consiglio Nazionale, purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nel territorio o pensionati.
4. I Settori indicati al precedente punto 2, sono denominati:
a) FIMMG Continuità Assistenziale
b) FIMMG Emergenza Sanitaria
c) Fimmg Medicina dei Servizi
d) Fimmg Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti
e) Fimmg Medici convenzionati per l’attività fiscale INPS
f) Fimmg Medici dipendenti dell’Emergenza sanitaria
g) Fimmg Medici Dipendenti della Dirigenza medica Territoriale.
5. L’ordinamento della FIMMG è ispirato ai seguenti principi:
a) L’iscrizione è volontaria e riservata ai medici di cui al presente articolo e si acquisisce previa dichiarazione di condivisione dello Statuto, sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali e delega per la riscossione della quota associativa solo con la comunicazione dell’accettazione da parte della Sezione Fimmg della provincia corrispondente alla sede di esercizio professionale del richiedente. La delega sarà trasmessa all’ASL di competenza per la relativa trattenuta a cura della Sezione ed avrà decorrenza dalla data di trasmissione. I diritti sociali, compresi l’elettorato attivo e passivo, si acquisiscono secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di iscrizione. Per i settori Fimmg medici dipendenti l’iscrizione è riservata soltanto ai medici che, già titolari di incarico a tempo indeterminato in regime convenzionale, sono transitati alla dipendenza usufruendo del D.Lvo 502 e successive modificazioni.
b) Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delega, alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive e/o rappresentative del sindacato.
c) Tutte le cariche sono elettive o di nomina nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.
d) In ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il diritto di sostenere qualsiasi opinione all’interno della organizzazione, nel rispetto dei principi democratici.
e) I dirigenti della FIMMG a qualsiasi livello, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia in contrasto con le norme statutarie a livello centrale o periferico
f) La elezione ad una carica tra quelle previste facenti parte degli Esecutivi Nazionali è incompatibile con:
· Incarico di Governo o parlamentare, sia a livello Nazionale che Regionale
· Incarico di funzionario o consulente strutturato di ministeri o di pubbliche amministrazioni
· Incarico di Sindaco o di Assessore regionale.
· Cariche in movimenti politici o partiti a livello nazionale e/o regionale
· Carica di Presidente Enpam o Fnomceo
· Carica di Segretario Generale Regionale.
6. Possono mantenere l’iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l’attività. Per tali Medici la quota di iscrizione è determinata nella misura che sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale è determinata nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale Generale. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto; comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà essere costituito uno specifico Settore nazionale. In assenza di specifico settore gli iscritti pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata.
Articolo 4 – Sede
1. La sede legale e sociale della FIMMG è a Roma.
Articolo 5 – Statuti Periferici
1. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici, previsto dalla seconda parte del presente documento.
2. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori possono adottare Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.
3. Nel caso previsto al precedente punto 2 gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale per il preventivo giudizio di congruità e diverranno operativi solo dopo la relativa approvazione da parte della stessa. La Segreteria Nazionale si esprime nel corso della prima seduta utile ed il Presidente Nazionale dà comunicazione alla sezione interessata della deliberazione adottata. Il rigetto della proposta di modifica dello Statuto deve essere accompagnato dalle relative motivazioni.
4. Anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale si applica quanto previsto al precedente punto 3.
Articolo 6 – Rappresentanza
1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.
Articolo 7 – Organi Centrali e Periferici
1. Organi Centrali della FIMMG sono:a) Il Congresso Nazionale
b) Il Consiglio Generale Nazionale
c) La Segreteria Generale Nazionale
d) Il Presidente del Sindacato
e) Il Segretario Generale Nazionale
f) L’Esecutivo Generale Nazionale
g) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
h) Il Collegio Nazionale dei Probiviri
i) Il Consiglio Nazionale di Settore
j) La Segreteria e l’Esecutivo Nazionale di Settore
k) Il Segretario Nazionale di Settore
2. Organi periferici della FIMMG sono:a) Le Federazioni Regionali Generali e di Settore articolate in:
· Assemblea Regionale Generale e di Settore,
· Presidente Regionale ove eletto
· Consiglio Regionale Generale e di Settore,
· Esecutivo Regionale Generale e di Settore,
· Segretario Regionale Generale e di Settore,
· Collegio Regionale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore
b) Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore articolate in:
· Assemblea Provinciale Generale e di Settore,
· Presidente Provinciale ove eletto,
· Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore,
· Esecutivo Provinciale Generale e di Settore,
· Segretario Provinciale Generale e di Settore,
· Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore,
· Collegio Provinciale dei Probiviri Generale e di Settore.
c) Le Sottosezioni di ASL articolate in:
· Assemblea di ASL Generale e di Settore,
· Consiglio di ASL Generale e di Settore,
· Fiduciario di ASL e di Settore,
d) Le Unità Distrettuali, articolate in:
· Assemblea di Distretto Generale e di Settore,
· Rappresentante di Distretto Generale e di Settore.
TITOLO II Organi centrali della Federazione
Articolo 8 – Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale della FIMMG è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali Generali e dai delegati dei Settori Nazionali che, in occasione del Congresso, devono essere eletti preliminarmente dai Consigli Direttivi Generali delle Sezioni provinciali stesse e dai Consigli nazionali dei Settori. I membri dell’Esecutivo, i Segretari Nazionali di Settore, i Segretari Provinciali e di Settore, i Segretari Regionali e di Settore i Probiviri e i Revisori dei Conti partecipano al Congresso a pieno titolo con diritto di parola .Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono, anche se non delegati, iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo definita dalla Presidenza del Congresso (ex comma 4).
2. Il numero dei delegati delle Sezioni provinciali generali e dei Settori Nazionali è proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna nella misura di un delegato ogni 50 iscritti, o frazione di 50 superiore a 25, comunque fino ad un massimo di 10 delegati.
3. I delegati della Sezione provinciale generale o di Settore nazionale presenti al Congresso esprimeranno la totalità dei voti spettanti alla Sezione o Settore stessi esclusivamente se espressamente delegati allo scopo da ciascun Consiglio direttivo generale della Sezione provinciale e da ciascun Consiglio Nazionale di Settore. In mancanza di delega esplicita al voto questo viene espresso per la totalità dei voti spettanti alla sezione provinciale o al settore nazionale rispettivamente dal Segretario generale provinciale o dal Segretario nazionale di settore; il numero totale dei voti spettanti a ciascun delegato sarà ottenuto dividendo il numero totale dei voti spettanti alla Sezione o Settore, per il numero dei delegati presenti; eventuali resti sono attribuiti al Segretario Provinciale o al Segretario Nazionale del Settore.
4. Il sistema di attribuzione del numero dei voti da esprimere è il seguente:
a) ad ogni Sezione Provinciale generale sono attribuiti dieci voti e ad ogni Settore nazionale sono attribuiti venti voti;
b) in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Sezione provinciale generale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 (esclusi gli iscritti appartenenti a Settori) fino a 500; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni sezione avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10;
c) in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Settore nazionale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni settore avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10.
5. Alle Sezioni provinciali generali che documentano un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla FIMMG superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 4 del presente articolo.
6. Ai Settori Nazionali che documentano un numero di iscritti superiore al 30% del numero dei Medici di ciascun Settore esistenti nel territorio nazionale, spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Il numero degli iscritti alla Sezione provinciale Generale e al Settore nazionale verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri, prevista dall’ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nell’ultimo quadriennio, per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. La documentazione dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto del suo insediamento. Per esercitare il diritto di voto le Sezioni Provinciali e i Settori nazionali devono inoltre documentare, entro le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi alla legittimità degli Organismi provinciali in carica, agli obblighi di cui all’articolo 41 punto 4, e allo svolgimento del consiglio provinciale generale per la nomina dei delegati congressuali. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità dettagliate nell’apposito “Regolamento elettorale” che costituisce parte integrante del presente Statuto.
8. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce una volta ogni 4 anni su convocazione del Presidente ed è elettivo. Negli altri tre anni si svolgerà con cadenza annuale il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente.
9. L’avviso di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale ed approvato dalla Segreteria Nazionale, deve essere inviato ai Segretari Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore di norma almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente Nazionale.
10. Qualora si configuri la necessità di inserire nell’Ordine del Giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungerli anche dopo l’invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.
11. È prevista la convocazione, da parte del Presidente Nazionale, di un Congresso Straordinario:
· per iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
· su deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 della Segreteria Nazionale;
· su richiesta di almeno un terzo della somma dei Segretari Generali Provinciali delle sezioni, in regola con il pagamento delle quote, e dei Segretari Nazionali di Settore.
12. In nessun caso il congresso straordinario può avere finalità elettive se il Segretario Generale Nazionale non è stato sfiduciato a norma del presente Statuto e/o non ha dato le dimissioni. In tale circostanza, il Presidente Nazionale dovrà convocare il Congresso Straordinario non oltre sessanta giorni dalla relativa richiesta o deliberazione.
13. La comunicazione dell’ordine del giorno dei lavori è obbligatoria anche nella convocazione del Congresso straordinario e valgono i disposti dei commi 9 e 10, fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 11.
14. I Congressi Nazionali Organizzativi, i Congressi Nazionali Ordinari e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla FIMMG.
15. Il Congresso Nazionale procede all’elezione:a) Dell’Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
b) Della Commissione elettorale, nel caso che il Congresso sia ordinario e quindi elettivo o straordinario elettivo composta di 11 membri, la quale dirige le operazioni elettorali secondo quanto previsto nel Regolamento elettorale. La Commissione nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama gli eletti.
16. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:a) Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
b) Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l’elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore, con le stesse modalità previste per il Segretario nazionale generale. Nel caso in cui vi siano più candidati, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Viene eletto Presidente il candidato che ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi +1. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali.
c) Eleggere il Segretario Generale Nazionale ed i Componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale. Ogni candidato Segretario si presenta in una lista contenente i nominativi dei candidati all’Esecutivo, che formano la sua squadra e che devono essere in numero pari a quello delle cariche previste all’art 14. I voti di preferenza espressi per i candidati componenti l’Esecutivo, possono essere al massimo pari al numero delle cariche previste all’art. 14. Gli elettori possono esprimere la preferenza solo per i candidati appartenenti alla lista del Segretario votato. Le preferenze espresse nei confronti di candidati appartenenti a liste diverse da quella del segretario votato nella scheda o non presentati in nessuna lista sono considerate nulle, pur non invalidando la scheda. Per l’elezione, le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale, sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto su unica scheda sulla quale i delegati indicano, oltre al nome del candidato Segretario, quello dei candidati componenti l’Esecutivo. Risultano eletti alla carica di Segretario Generale Nazionale ed all’Esecutivo nazionale i candidati della lista che ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi +1. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno avuto il maggior numero di voti. Il Segretario Generale Nazionale eletto attribuisce, su base fiduciaria, tra gli eletti all’Esecutivo generale nazionale gli incarichi di cui all’art. 14.
d) Eleggere 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16) e 5 membri del Collegio dei Probiviri (art. 17); sono eleggibili a tale carica tutti gli iscritti da almeno cinque anni alla FIMMG, previa autocertificazione di detta ultima condizione.
e) Per le elezioni del Collegio dei Revisori dei conti la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 5 preferenze; i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti assumeranno la carica di membro effettivo, mentre i successivi due quella di membro supplente.
f) Per il Collegio dei Probiviri ogni elettore potrà indicare fino ad un massimo di 5 preferenze e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti compongono il Collegio dei Probiviri insieme ai quattro rappresentanti dei Settori, eletti secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2, lett. b).
17. Il Congresso Nazionale Organizzativo o il Congresso Straordinario ha il compito di:
a) Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
b) Ratificare la nomina dei componenti l’Esecutivo sostituiti per malattia, dimissioni o sfiducia.
c) Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
d) Deliberare sull’eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
18. La Commissione Verifica dei Poteri è composta dal Segretario Amministrativo Nazionale, che la presiede, dai Revisori dei Conti e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti. La Commissione è validamente insediata se sono comunque presenti più della metà dei suoi componenti. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione verifica dei Poteri sarà composta dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 iscritti più anziani presenti al momento dell’insediamento della stessa, purché delegati. La Commissione Verifica poteri si insedia il giorno precedente l’apertura ufficiale del Congresso.
19. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono assunte di norma con voto palese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 16, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 di quelli rappresentati al Congresso, di norma con voto palese. Il voto segreto va richiesto dalla metà più uno dei voti rappresentati al Congresso.
Articolo 9 – Il Presidente del Sindacato
1. Presidente del Sindacato ha le seguenti funzioni:·
È garante dello Statuto e vigila sulla sua puntuale applicazione.
Convoca e presiede il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato dell’Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso.
Convoca e presiede i Consigli Nazionali Generali e di Settore e la Segreteria Generale Nazionale.
Partecipa a pieno titolo alla Segreteria Generale Nazionale e di Settore, all’Esecutivo Generale Nazionale e agli Esecutivi Nazionali di Settore.
E’ membro della delegazione trattante il rinnovo dell’ACN di cui certifica, tramite sottoscrizione, esclusivamente la corrispondenza ai criteri di rappresentatività dell’associazione declinati nell’art. 1 dello Statuto.
Può coordinarsi col Segretario Generale Nazionale, su suo esplicito mandato, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 6 del presente Statuto.
Deferisce, dopo aver vagliato accuse e prove, al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal recepimento della documentazione, un Membro di un Organo Direttivo segnalatogli come inadempiente a norma del vigente statuto.
Si attiva previo parere della Segreteria nazionale direttamente o tramite proprio delegato per favorire la soluzione di situazioni di criticità e/o di confitto insorte all’interno di una sezione o di un Settore derivanti da omissioni o violazioni delle norme statutarie, tali da recare pregiudizio al regolare funzionamento della Sezione o del Settore, danni agli interessi degli iscritti ed all’immagine del sindacato. Tutto ciò finalizzato al ripristino della normalità, nel tentativo di evitare l’avvio per le procedure di cui all’art. 12.
Articolo 10 – Il Segretario Generale Nazionale
1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato compresi tutti i Settori che ne fanno parte. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.
2. Il Segretario Generale Nazionale può delegare in tutto o in parte ai Segretari Nazionali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
3. I Segretari Nazionali dei Settori sopra citati, partecipano attivamente alle trattative in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali, inerenti i settori, in accordo col Segretario Generale Nazionale fino alla firma congiunta dei medesimi.
4. Il Segretario Generale Nazionale nomina, fra i Vice Segretari Nazionali Generali, un Vicario, cui può delegare in tutto o in parte i propri poteri, e che, in caso di impedimento, lo surrogherà.
5. Il Segretario Generale Nazionale nomina, con approvazione del Consiglio Nazionale, un nuovo componente l’Esecutivo, in sostituzione di altro decaduto per dimissioni, impedimento, sfiducia del Consiglio Nazionale. La nomina del sostituto, dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale successivo.
6. Il Segretario Generale Nazionale può invitare all’Esecutivo, alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale esperti in problematiche di specifico interesse del Sindacato.
7. Il Segretario Generale Nazionale è l’interprete e l’esecutore ultimo, anche mediante il potere di firma che gli compete, della linea politica del Sindacato. Attua le varie decisioni elaborate con l’Esecutivo e la Segreteria Nazionale secondo gli indirizzi programmatici ed applicativi del Congresso e del Consiglio nazionale.
8. Il Segretario Generale Nazionale firma l’ACN o altri Accordi o Convenzioni con soggetti terzi al Sindacato e che impegnano tutta la categoria, previa approvazione di massima dei contenuti qualificanti in Segreteria nazionale ed in Consiglio Nazionale, al quale compete comunque la definitiva delibera di ratifica.
TITOLO III Organi nazionali
Articolo 11 – Il Consiglio Generale Nazionale – Composizione
1. Dopo il Congresso nazionale è il massimo organo nazionale deliberante ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.
2. È composto da:a) il Presidente del Sindacato;
b) il Segretario Generale Nazionale;
c) i componenti l’Esecutivo Generale Nazionale;
d) I Segretari Nazionali dei Settori ed i vicesegretari; e) i Segretari Generali Regionali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro dell’Esecutivo Generale Regionale; f) i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale; g) i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, senza diritto al voto.
3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato, gli ex – Presidenti e gli ex – Segretari Generali Nazionali, gli ex Segretari Nazionali di Settore.
4. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale, se iscritti alla FIMMG, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO.
Articolo 12 – Il Consiglio Generale Nazionale – Funzioni e prerogative
1. Il Consiglio Nazionale, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l’organo direttivo, di guida e rappresentanza del Sindacato.
2. Il Consiglio Nazionale:a) discute e delibera sulla politica generale del Sindacato e sulle questioni ad esso proposte dai suoi componenti;
b) determina l’ammontare delle quote associative nazionali;
c) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’esercizio successivo;
d) decide i criteri dei rimborsi e l’entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato;
e) approva la nomina dei componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti al precedente articolo 10, n. 4 e 5;
f) designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell’Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché i candidati nazionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale necessari;
g) approva tutti i regolamenti ritenuti necessari;
h) dispone il commissariamento delle Sezioni Provinciali Generali e/o dei singoli Settori; delle Federazioni Regionali Generali e/o dei Singoli Settori; dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto;
i) discute e delibera documenti di indirizzo per le iniziative di politica economico – gestionale delle Società partecipate.
1. Il Consiglio Nazionale può esprimere, se presente i rappresentanti di almeno i 2/3 degli iscritti, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati + 1, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale, che decade immediatamente dalla carica insieme all’intero Esecutivo, garantendo il disbrigo dell’ordinaria amministrazione. In tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare al massimo entro sessanta giorni un Congresso Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario e dell’Esecutivo.
2. Il Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per il Segretario Generale Nazionale può esprimere la propria sfiducia nei riguardi del Presidente, che decade immediatamente dalla carica, garantendo il disbrigo dell’ordinaria amministrazione. Il Segretario Nazionale generale in caso di vacanza per malattia, dimissioni o sfiducia del Presidente, affida il compito di Presidente pro tempore al più anziano delle Segreteria, che convocherà apposito Congresso straordinario per la elezione di un nuovo Presidente, entro il termine di 60 gg.
3. Il Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per il Segretario Generale Nazionale può esprimere la propria sfiducia nei riguardi di un membro dell’Esecutivo che decade immediatamente. La sua sostituzione avviene secondo i dettami dell’art. 10 comma 5.
4. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori. Qualora una Sezione o un Settore dimostrino di essere nella palese incapacità di funzionare il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.
5. Il Commissario indicato al precedente comma avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale entro il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti ed esperite le indagini ritenute necessarie, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione o del Settore interessato e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità, entro il termine massimo di sei mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell’incarico.
6. Qualora negli organismi direttivi di Sezione Provinciale, Federazione Regionale o di un Settore si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione o del Settore stessi, il Consiglio Nazionale potrà usare la procedura prevista al precedente punto 6.
7. Il Consiglio Nazionale, quando gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari, dopo aver esperito tutte le indagini ritenute necessarie, potrà deliberare il commissariamento della Sezione, della Federazione o del Settore e la nomina di un Commissario che avrà sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalità statutaria. Entro la scadenza del detto termine, il Commissario dovrà indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività ed imparzialità.
8. Ai Commissari di cui ai commi precedenti sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, al Segretario Regionale o al Segretario di Settore, ivi compresa la possibilità di nominare collaboratori che rappresentino la FIMMG anche nei rapporti con le sedi istituzionali.
9. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento della Sezione Provinciale, della Federazione Regionale o del Settore, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, della Federazione o dei Settori oggetto del provvedimento o i singoli iscritti degli stessi, devono ricorrere, in via esclusiva, al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento presso la sede di appartenenza della comunicazione di adozione