La Legge di Bilancio 2021 recentemente emanata introduce due novità di interesse per la certificazione di malattia INPS (temporanea incapacità a specifica attività lavorativa) che rilasciamo per i nostri assistiti, dipendenti pubblici o privati. Le disposizioni contenute nella legge e che sintetizziamo a beneficio dei nostri iscritti, sono state tempestivamente diffuse con mail della Segreteria Nazionale FIMMG il 31.12.2020 e il 4.1.2021.
1) LAVORATORI FRAGILI
Il DECRETO CURA ITALIA del marzo 2020 ha previsto la possibilità per i lavoratori con
– riconoscimento di condizione di handicap con particolare gravità (Legge 104/92 art. 3, comma 3),
– oppure senza particolare gravità (Legge 104/92 art.3, comma 1), ma con condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, in possesso del verbale di riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 o attestate dalla medicina legale della ASL,
di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro in quanto potenzialmente più a rischio per le conseguenze del contagio da COVID 19. Tale assenza dal lavoro viene equiparata a quella per ricovero ospedaliero con i benefici relativi.
Gli effetti della norma sono stati più volte prorogati, pur con intervalli, al 31 luglio 2020 dal Decreto Rilancio e poi al 15 ottobre dal Decreto Agosto.
Ora la Legge di Bilancio 2021 ha reintrodotto questa forma di tutela per il periodo 1 gennaio – 28 febbraio 2021, stabilendo altresì che per questi stessi lavoratori, nel periodo indicato, di norma l’attività venga svolta con modalità agile (“anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”).
Il Medico di famiglia che produce la certificazione di temporanea incapacità al lavoro (malattia INPS) per un suo assistito che si trova in una delle condizioni suddette, dovrà motivarla nel campo diagnosi facendo riferimento alla documentazione in possesso del paziente.
2) LAVORATORI IN QUARANTENA
Nella Legge di Bilancio 2021 si fa riferimento anche ai casi di lavoratori temporaneamente incapaci al lavoro in quanto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva disposti dall’Autorità Sanitaria direttamente o su segnalazione in piattaforma COVID da parte medico curante.
Pur restando necessaria l’emissione del provvedimento di quarantena o di necessità di permanenza domiciliare da parte della Autorità sanitaria, cosa che nei fatti spesso avviene con diversi giorni di ritardo, al medico certificatore non viene più richiesto l’inserimento nel campo diagnosi degli estremi del provvedimento, ma solo la motivazione della assenza dal lavoro (ad esempio “quarantena per contatto stretto con persona infetta da COVID”). L’onere di acquisire il provvedimento dell’Autorità Sanitaria è in carico al lavoratore.
Resta inteso che in caso di presenza di sintomi correlati all’infezione da COVID, si riporterà nel campo diagnosi del certificato, come motivazione a giustificare l’assenza dal lavoro, la sintomatologia stessa.