L’art. 1 delle ULTERIORI DISPOSIZIONI attuative del DL n. 6 del 25.2.2020 (misure urgenti di contenimento del contagio) decreta che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate ulteriori misure di contenimento tra cui
lettera c): la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Tale norma viene ribadita nel più recente DPCM 1.3.2020 all’art. 4 lettera c,
il quale specifica però che la disposizione è valida soltanto quando l’assenza è dovuta a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.
Pertanto, nel caso in cui la patologia da cui era affetto lo studente fosse stata notificata, sarà necessario verificarne la guarigione al fine di rilasciare il certificato di rientro a scuola.